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Mensile telematico di archeologia, turismo, ambiente, spettacolo, beni e attività culturali, costume, attualità e storia del territorio in provincia di Barletta–Andria-Trani e Valle d’Ofanto

Iscritto in data 25/1/2007 al n. 3/07 del Registro dei giornali e periodici presso il Tribunale di Trani. Proprietario ed editore: Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia - Barletta (BT)

 

19/10/2010.  BARLETTA - LA MOSTRA DEI 47 DE NITTIS AL PETIT PALAIS DI PARIGI: GLI ATTI UFFICIALI.

Pubblichiamo la convenzione sottoscritta dal Sindaco di Barletta, ing. Nicola Maffei e il Direttore del Petit Palais di Parigi e suo Conservatore, Gilles Chazal, per il trasferimento nella capitale francese delle 47 opere di Giuseppe De Nittis per la Mostra dedicata al grande impressionista barlettano che s'inaugura il prossimo 21 ottobre.


LE OPERE D'ARTE DI DE NITTIS VIAGGERANNO CON... http://www.arteria.it/


La strada che si sta battendo con la mostra a Parigi è stata già battuta. Intanto alcune opere della collezione De Nittis sono già andate a Parigi in esposizione al d'Orsey, certo non in quantità così massiccia, ma pezzi significativi, come la composizione con il papier collée, La giornata d'inverno e poche altre ancora: quindi opera di promozione in Francia è stata già fatta.


Quella delle nostre opere in trasferta, in grande quantità, è una strada che è già stata battuta: ma allora aveva un senso perchè era un modo per rimettere in circolo una collezione che per anni era stata occultata, nessuno la conosceva.


Per esempio l'operazione di Torino diede in cambio alla città di Barletta una intera mostra, che sostituì le nostre opere in trasferta: quei collegamenti e collaborazioni con la GAM, purtroppo, oggi non esistono più.


L'idea di una mostra a Parigi andava giocata, come di fatto si stava facendo, in partnership con un museo parigino, dove intorno l'opera di De Nittis si organizzava una mostra che vedevano opere di Degas e Manet e di altri artisti del suo entourage, coloro che con De Nittis avevano scambiato esperienze e sperimentazioni. Questo, si, avrebbe avuto per Barletta e per l'Italia un grande valore sul piano scientifico e di approfondimento storico...


Inoltre la mostra si sarebbe dovuta tenere sia a Barletta che a Parigi, e ci avrebbe permesso di avere in Italia a Barletta le opere degli artisti francesi per i quali i parigini sono sempre abbastanza prudenti quando si tratta di prestare.


Questa poteva essere l'idea, non ciò che oggi invece si sta realizzando, dove tutti i vantaggi sono "made in Francia" e Barletta... sta a guardare.


Tutto questo avrebbe portato finalmente gente a Barletta, così come stiamo provando da anni.


LA REDAZIONE


LE ALTRE NOTIZIE CORRELATE...


06/09/2010. BARLETTA - MOSTRA DE NITTIS A PARIGI: IL SINDACO MAFFEI PARLA DI IMPORTANTE VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA E DELLE OPERE DEL GRANDE IMPRESSIONISTA. http://www.comitatoprocanne.com/newsDett.asp?news=6355


01/09/2010. DE NITTIS - VOLANO IN FRANCIA I QUADRI VIETATI DALLA VEDOVA NEL TESTAMENTO: CI GUADAGNA SOLO PARIGI! http://www.comitatoprocanne.com/newsDett.asp?news=6337


19/08/2010. SPECIALE - BARLETTA RINGRAZIA GIUSEPPE DE NITTIS NELL'ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA. MA IL TESTAMENTO DI LEONTINE PARLA CHIARO: "MAI IN FRANCIA I QUADRI DI PEPPINO!" E ALLORA COME LA METTIAMO NOI EREDI CON LA MOSTRA DI OTTOBRE NELLA CAPITALE FRANCESE?  http://www.comitatoprocanne.com/newsDett.asp?news=6286


19/08/2010. SPECIALE - A 126 ANNI DALLA SCOMPARSA BARLETTA RICORDA GIUSEPPE DE NITTIS.  http://www.comitatoprocanne.com/newsDett.asp?news=6285


18/08/2010. DE NITTIS - ALLA VIGILIA DEI 126 ANNI DALLA MORTE DEL CELEBRE PITTORE BARLETTANO E MAESTRO DELL'IMPRESSIONISMO EUROPEO (SABATO 21 AGOSTO) DOPO PARIGI, PARMA HA PRENOTATO LA GRANDE MOSTRA DA FEBBRAIO A MAGGIO DEL 2011. http://www.comitatoprocanne.com/newsDett.asp?news=6281


LA SCHEDA TECNICA


Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42


"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28


http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/04042dl.htm


IN DETTAGLIO


Capo V
Circolazione in ambito internazionale


Sezione I
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale


Articolo 65
Uscita definitiva


1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.


2. E' vietata altresì l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.


3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.


4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.


Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni


1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.


2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.


Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea


1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni.


2. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.


Articolo 68
Attestato di libera circolazione


1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.


2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.


3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.


4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo.


5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.


6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.


7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.


Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato


1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.


2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.


3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.


4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.


5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.


Articolo 70
Acquisto coattivo


1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali e' richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.


2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.


3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno. Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.


Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea


1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.


2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.


3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4.


4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e' subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.


5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.


6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.


7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e' richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.


8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.



Gli atti ufficiali della convenzione....



 

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