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Mensile telematico di archeologia, turismo, ambiente, spettacolo, beni e attività culturali, costume, attualità e storia del territorio in provincia di Barletta–Andria-Trani e Valle d’Ofanto

Iscritto in data 25/1/2007 al n. 3/07 del Registro dei giornali e periodici presso il Tribunale di Trani. Proprietario ed editore: Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia - Barletta (BT)

 

11/05/2011.  TURISMO - ESCURSIONI IN UN SOLO GIORNO: LA PROPOSTA DI LEGGE DEL PD ALLA REGIONE.

Uno dei motivi per cui l’economia italiana ed, in particolare, quella pugliese, non creano una sufficiente occupazione è l’eccessiva presenza di barriere legali ed amministrative all’avvio di tante tipologie di attività economica che sono riservate solo ad imprese con certe caratteristiche o sono sottoposte all’ottenimento di un’autorizzazione amministrativa per l’avvio dell’attività.

E questo anche quando non vi sono dei motivi validi che giustifichino ciò, come, per esempio, la necessità di avere acquisito una professionalità specifica certificata o la presenza di garanzie finanziarie od assicurative di elevato importo a tutela dei clienti.

In altre parole, vi sono tante attività di impresa o professionali che potrebbero essere “liberalizzate” in modo totale o parziale, ma, nonostante se ne sia sempre parlato molto, le liberalizzazioni in Italia hanno segnato il passo nella penultima legislatura del Parlamento, hanno ricominciato a muoversi nell’ultima, grazie ai due “Decreti Bersani”, e si sono fermate di nuovo nella legislatura in corso.

Quella che proponiamo con questo disegno di legge è un piccolo esempio di questo tipo di interventi legislativi, ma che nella sua limitatezza dimostra l’incredibile grado di “ingessatura” dei mercati italiani del lavoro autonomo e dei servizi offerti dalle imprese private.

L’oggetto del presente disegno di legge è l’attività imprenditoriale di organizzazione di escursioni, intendendo per tali quegli spostamenti temporanei di persone che hanno durata inferiore a 24 ore o che non comprendono una notte e che quindi non comportano un pernottamento in una struttura ricettiva alberghiera od extra - alberghiera (è, questa, la definizione data dall’OMT – Organizzazione Mondiale del Turismo, l’organismo dell’ONU che si occupa del turismo) ed hanno come oggetto la visita di città, di beni architettonici, ambientali, ecc. e la conoscenza della cultura dei luoghi in tutte le sue espressioni ed, in particolare, della loro enogastronomia.

Ricordiamo che, nel caso di spostamento superiore a 24 ore o che comprenda comunque una notte, l’attività è qualificabile come organizzazione di un “viaggio” o di un “pacchetto turistico”, secondo la definizione di esso data dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n° 111 del 1995 sulla disciplina dei viaggi c.d. “tutto compreso”, oggi riportato nell’articolo 84 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005, il “Codice del consumo”.

Questa attività rientra quindi nel “turismo” propriamente detto e non nell’attività dello “escursionismo” come definita nel capoverso precedente.

Ebbene, in forza dell’attuale lettera a) del 1° comma dell’articolo 3 della Legge Regionale n° 34 del 2007, contenente la disciplina legislativa regionale attualmente in vigore dell’attività delle agenzie di viaggio e turismo, a queste ultime è riservata “l’organizzazione di […] escursioni individuali e collettive”, con l’esclusione di qualsiasi altro tipo di impresa.

Le agenzie di viaggi e turismo sono quelle imprese che, a norma dell’articolo 9 della Legge n° 217 del 1983, la “Legge – quadro sul turismo”, “esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi od anche entrambe le attività” previo ottenimento di una autorizzazione regionale.

Essendo oggi il turismo materia di competenza regionale esclusiva, a norma dell’articolo 117 della Costituzione riformato nel 2001, la disciplina delle agenzie di viaggi è demandata totalmente alle Regioni ed in Puglia essa è oggi contenuta nella citata Legge Regionale n° 34 del 2007 (prima lo era nell’abrogata Legge Regionale n° 8 del 1996, che fu riformata dalla Legge Regionale n° 10 del 1998, e la cui lettera a del 1° comma dell’art. 3 era identica a quella attuale).

Le uniche eccezioni a questa riserva legale dell’escursionismo in favore delle agenzie di viaggi sono le seguenti:

1) quella riguardante tutte le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali religiose o sociali e che ha per oggetto l’attività di organizzazione di escursioni limitata solo ai propri associati, prevista dal nono comma dell’articolo 7 della Legge n° 135 del 2001 intitolata “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, precedente alla Riforma Costituzionale del Titolo V della Costituzione del 2001 sopra citata. Questa norma di rango superiore nella gerarchia delle fonti, deve prevalere su quella contenuta nel primo comma dell’articolo 20 della Legge Regionale n° 34 del 2007 (che attua l’articolo 10 della Legge n. 217 del 1983, la “Legge –quadro sul turismo”, anch’esso implicitamente abrogato dalla norma statale precedentemente citata) che limita l’eccezione in esame alle sole associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale;

2) l’art. 22 della medesima Legge Regionale n° 34 del 2007 che permette anche a tutti gli Enti (termine in cui rientrano gli Enti Pubblici e tutte le fondazioni), Istituti Scolastici, associazioni riconosciute e comitati (con la strana esclusione delle associazioni non riconosciute), aventi scopi che non siano di lucro, di organizzare “gite occasionali” esclusivamente per i propri associati od appartenenti “in coincidenza di iniziative o ricorrenze inerenti ai loro fini istituzionali” (per esempio, le gite scolastiche che si concludono in una giornata);

3) quella a favore delle imprese agrituristiche prevista dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n° 228 del 2001 (anch’essa precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001), che, ridefinendo i contenuti dell’attività agrituristica, ha permesso alle imprese agricole che la esercitano “l’organizzazione di attività […] escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore conoscenza e fruizione del territorio”.

La riserva legale dell’attività escursionistica di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 3 della Legge Regionale n° 34 del 2007 non è giustificata dalle sopra citate norme di livello statale perché né l’art. 9 della Legge n° 217 del 1983, né l’art. 7 della Legge n° 135 del 2001, né gli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo n° 111 del 1995 (i cui contenuti sono oggi riportati negli articoli 83 ed 84 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005), che, rispettivamente, riservano l’organizzazione di viaggi e soggiorni alle agenzie di viaggio, definiscono il concetto di viaggio o “pacchetto turistico” e, di nuovo, ne riservano l’organizzazione alle agenzie di viaggio, dispongono alcunché sulle imprese che possono organizzare escursioni infragiornaliere, cioè con durata inferiore alle 24 ore o che non comprenda una notte intera.

E’ chiaro che questa interpretazione della lettera a) del primo comma dell’articolo 3 della Legge Regionale n° 34 del 2007 alla luce delle norme statali che la contraddicono non può più portare alla disapplicazione automatica della prima dal momento che, con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, il turismo è diventato materia legislativa di esclusiva competenza delle Regioni, ma essa dà comunque l’indicazione di quella che è stata fino ad oggi la volontà del legislatore statale ed europeo, in quanto il Decreto Legislativo n° 111 del 1995 (aggi artt. 82 – 100 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005) altro non è che l’attuazione della Direttiva CEE n° 314 del 1990.

Infine, chiunque abbia lavorato presso o con delle agenzie di viaggio sa perfettamente che l’organizzazione di escursioni infragiornaliere non comprese in un viaggio organizzato è un’attività praticata molto poco o quasi per nulla dalle stesse e che rappresenta sempre una quota del tutto minima del fatturato di queste imprese che è sviluppato, totalmente o quasi, con la vendita di viaggi organizzati o di soggiorni in albergo e con la vendita di biglietteria di imprese di trasporto di persone (i c.d. “vettori”).

Per questo motivo, la riserva legale dell’organizzazione di escursioni alle agenzie di viaggio da un lato non le favorisce assolutamente in modo sostanziale, dall’altro impedisce a tanti altri operatori, soprattutto giovani e, di solito, appassionati dell’attività, di poter creare delle imprese di servizi turistici (col relativo ritorno occupazionale, in termini di lavoro autonomo e dipendente) che possano fornire ai turisti esterni ed ai residenti in Puglia un servizio importantissimo per la conoscenza, la fruizione ed, in ultima analisi, lo sviluppo turistico del nostro territorio, comprese le zone interne meno toccate dai flussi turistici per le quali l’escursionismo culturale, ambientale, enogastronomico rappresenta un’occasione importante di promozione economica.

Per superare questo blocco assolutamente ingiustificato occorre cambiare, come propongono i due articoli del presente disegno di legge, la lettera a) dell’articolo 3 della Legge Regionale n° 34 del 2007, stabilendo che è riservata alle agenzie di viaggio l’organizzazione di “viaggi” così come definiti dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n° 111 del 1995 (oggi art. 84 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005) e che, invece, l’attività imprenditoriale di organizzazione di escursioni infragiornaliere, cioè di spostamenti di durata inferiore alle 24 ore e comunque non comprendenti una notte intera, è libera purché l’eventuale trasporto dei partecipanti venga effettuato o coi mezzi privati di questi o con mezzi pubblici di linea o coi mezzi di imprese autorizzate al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea disciplinate, queste ultime, dalla Legge n° 21 del 1992 e dalla Legge Regionale n° 14 del 1995.

Inoltre, a tutela dell’interesse dei clienti all’esatto adempimento delle obbligazioni dell’organizzatore dell’escursione è, secondo noi, opportuno che quest’ultimo abbia l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa (dal costo modesto, visti i non alti fatturati sviluppabili dall’attività) a favore di essi con questa finalità, come prevede anche il quinto comma dell’art. 20 della Legge Regionale n° 34 del 2007 a carico delle associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali religiose o sociali che organizzano viaggi per i propri associati.

Fonte:
Ufficio Stampa
Consiglio Regionale della Puglia































 

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