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CANNE DELLA BATTAGLIA:
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Mensile telematico di archeologia, turismo, ambiente, spettacolo, beni e attività culturali, costume, attualità e storia del territorio in provincia di Barletta–Andria-Trani e Valle d’Ofanto

Iscritto in data 25/1/2007 al n. 3/07 del Registro dei giornali e periodici presso il Tribunale di Trani. Proprietario ed editore: Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia - Barletta (BT)

 

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PROTOCOLLO D’INTESA
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tra l’Amministrazione Comunale di Barletta
(Sindaco Dott. Francesco Salerno)
e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(Soprintendente archeologo Dott. Giuseppe Andreassi)
per la gestione del Parco Archeologico Ambientale di Canne della Battaglia


PREMESSO


- che il territorio di Barletta è ricco di siti archeologici per la cui gestione, recupero e valorizzazione è essenziale una forma di intesa tra il Comune di Barletta e la Soprintendenza Archeologica della Puglia;
- che nel territorio del Comune di Barletta è sita la zona archeologica di Canne della Battaglia comprensiva dell’area collinare nota come “Monte di Canne” e delle aree dei cosiddetti “Sepolcreti Annibalici” in contrada Fontanella e Pezza La Forbice come da planimetria allegata;
- che la sopracitata area collinare, corrispondente in catasto alla part. 2354 del Fg. 43 è stata acquisita dal Comune di Barletta con delibera comunale del 26.6.1937, in rapporto col grande interesse suscitato nella comunità cittadina dagli esiti degli scavi condotti dall’allora Direttore del Museo di Bari, Prof. Michele Gervasio, negli anni 1936-1938;
- che nel corso dei suddetti scavi si misero in evidenza strutture murarie pertinenti all’impianto urbanistico della cittadella romano-medievale, nonché edifici e sepolcreti dell’abitato daunio e delle fasi di occupazione medievale;
- che nel 1952 con fondi della Cassa per il Mezzogiorno si avviò la costruzione dell’Antiquarium sito ai piedi della collina e che lo stesso fu inaugurato nel 1958 a cura della Soprintendenza delle Antichità della Puglia e del Materano;
- che, a seguito dell’ampliamento delle aree di scavo ed in rapporto con la progettazione del Parco Archeologico di Canne vennero acquisite dal Comune di Barletta nel 1959 le particelle 285-286-287-288-289-290-291-293-274-272 del Fg. 43, mentre entrarono a far parte del Demanio Pubblico del Demanio dello Stato le particelle 506-615 e 732 del Fg. 43;
- che la gestione dei servizi del Parco Archeologico si è avvalsa dal 1958 di personale e mezzi della Soprintendenza delle Antichità della Puglia e del Materano e dell’attuale Ufficio Periferico del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica della Puglia;
- che la necessità evidenziatasi nel tempo di acquisire ulteriori spazi coperti ha portato nel 1974 alla chiusura dell’Antiquarium, per lavori di consolidamento e adeguamento alle norme di sicurezza;
- che l’Amministrazione Comunale ha successivamente acquisito l’area archeologica di Canne Antenisi, provvedendo alla recinzione della stessa e ad opere di manutenzione e che le relative particelle 15-801-802 del Fg. 44, appaiono distinte dal Parco Archeologico di Canne, pur rientrando nello stesso progetto di valorizzazione;
- che gli interessi congiunti per la valorizzazione della zona archeologica di Canne hanno indirizzato risorse e iniziative della Soprintendenza Archeologica della Puglia e dell’Amministrazione Comunale di Barletta nell’attivazione di fondi per il miglioramento della struttura e valorizzazione delle caratteristiche culturali e turistiche del Parco;
- che la “gestione mista” del Parco da parte dei due Enti firmatari del presente Protocollo d’intesa ha sinora impedito la riscossione del biglietto d’ingresso nonché l’individuazione degli spazi per la creazione di servizi aggiuntivi e la gestione degli stessi;
- che la riapertura dell’Antiquarium è stata consentita dall’accessibilità a finanziamenti straordinari LL. 449/97 e 143/92, e che l’attuazione delle opere finanziate con i P.O.P. 1994/99 porteranno a realizzazioni significative per il Parco in termini di accessibilità e fruizione delle strutture.

RILEVATA


- l’importanza storico-archeologica e turistica del Parco Archeologico di Canne confermata dalla portata e sistematicità del flusso di visitatori e dall’effetto moltiplicatore in termini di richiamo turistico di qualsiasi iniziativa promossa per la salvaguardia e valorizzazione del suo patrimonio archeologico;
- la possibilità della creazione di un itinerario storico-archeologico nel territorio di Barletta in vista dell’apertura, presso il Castello di Barletta, di un Museo Archeologico e di un Lapidario;
- la necessità di criteri di gestione omogenei che indirizzino verso obiettivi ben coordinati programmi di valorizzazione e potenziamento del Parco Archeologico, superando gli attuali limiti di “Gestione mista separata” che portano all’applicazione di iniziative separate e non disciplinate da apposita Convenzione;
- la necessità di adeguare la struttura agli standard internazionali per la fruizione dei beni di interesse archeologico, con la creazione di servizi per la produzione e la vendita di cataloghi e materiali informativi nonché di servizi di caffetteria e ristorazione;
- la necessità di promuovere in tempi brevi i sopraccitati servizi aggiuntivi, rispondendo alle attese del pubblico e garantendo operazioni di immagine in un’area sprovvista di punti di ristoro e di collegamenti;
- l’urgenza di definire correttamente le norme in termini di collaborazione tra pubblico e privato per l’uso del Parco Archeologico di Canne, dettando indirizzi e modalità per la “Gestione mista” delle risorse e l’uso dei profitti derivanti da attività di vendita e concessione di servizi.

SI CONVIENE


Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Al fine di favorire criteri di gestione omogenea, il Comune di Barletta (successivamente definito Comune) e la Soprintendenza Archeologica della Puglia (successivamente definita Soprintendenza) conformeranno i programmi di intervento nelle condizioni stabilite in protocolli aggiuntivi al presente protocollo d’intesa;

Art. 3

La Soprintendenza si impegna a provvedere alla gestione e al funzionamento del parco (Direzione, Amministrazione, progetti espositivi, restauro) mediante proprio personale e proprie risorse finanziarie.

Art. 4

La Soprintendenza si impegna, sulla base delle disponibilità di organico, ad ampliare l’attuale servizio di vigilanza onde garantire una migliore e corretta fruibilità del Parco e un’adeguata azione di tutela dell’integrità fisica e di cose e persone.

Art. 5

Il Comune si impegna ad inserire nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa
per la pulizia e la manutenzione del verde, delle aree libere e delle strutture aperte al pubblico.

Art. 6

La Soprintendenza si impegna a provvedere alle spese relative al funzionamento
e alla manutenzione degli impianti di sicurezza, elettrico, idrico-fognante e telefonico.

Art. 7

Il Comune e la Soprintendenza si impegnano a destinare annualmente le maggiori risorse possibili dei propri fondi ordinari e ad attivarsi per l’individuazione e la fruizione di finanziamenti straordinari.

Art. 8

Il Comune si impegna a cercare soluzioni per il collegamento giornaliero di Canne della Battaglia con il centro abitato di Barletta, anche attraverso intese con le FF.SS. e la Regione Puglia.

Art. 9

Il Comune e la Soprintendenza provvederanno ad appositi e aggiunti protocolli da definirsi alla istituzione e affidamento di servizi aggiuntivi previsti dalla Legge 4/93 e successive modifiche, individuando gli spazi per l’allestimento dei punti vendita, del ristoro e degli altri servizi aggiuntivi.

Art. 10

Gli spazi dell’Antiquarium e del Parco Archeologico saranno a disposizione per attività collaterali compatibilmente con la sicurezza di cose, persone e con il decoro dei luoghi.

Art. 11

Il Comune e la Soprintendenza in appositi protocolli si riservano di definire le procedure e le finalità di convenzione con Istituti Universitari Italiani e Stranieri per programmi di scavi e ricerche scientifiche e per la pubblicazione dei risultati delle indagini. A tal fine, il Comune si impegna a individuare immobili idonei ad attività di interesse culturale e didattici.

Art. 12

Il Comune di impegna ad ampliare, attraverso l’esproprio di aree limitrofe, le attuali dimensioni del Parco, raccordando le aree di interesse archeologico prossime alla recinzione della cittadella
e alla stazione ferroviaria.

Art. 13

Il Comune e la Soprintendenza si impegnano ad istituire un Osservatorio di enti pubblici, anche stranieri, per i Beni Archeologici di Canne, al fine di assicurare criteri di indirizzo e coordinamento per la promozione culturale del Parco.


Comune di Barletta
Il Sindaco
Dott. Francesco Salerno


Soprintendenza Archeologica della Puglia
Il Soprintendente
Dott. Giuseppe Andreassi


Barletta, Sala Rossa del Castello
27 febbraio 1999




 
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