Mensile telematico di archeologia, turismo, ambiente, spettacolo, beni e attività culturali, costume, attualità e storia del territorio in provincia di Barletta–Andria-Trani e Valle d’Ofanto
Iscritto in data 25/1/2007 al n. 3/07 del Registro dei giornali e periodici presso il Tribunale di Trani. Proprietario ed editore: Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia - Barletta (BT)
COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA
Sede e Presidenza: Via Rizzitelli, 62 - 76121 BARLETTA (BT) - Italia
Indirizzo Internet www.comitatoprocanne.com - Telefono (+39) 883 532180
E-mail comitatoprocanne@oggiweb.com
Iscritto nell'Albo Nazionale provvisorio degli Enti del Servizio
Civile Nazionale
Iscritto nel Registro generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia (n° 696)
Soggetto aderente al Comitato Promotore del Sistema Turistico Locale PUGLIA IMPERIALE
Ufficio di Rappresentanza per la Regione Lombardia - Via Santa Cecilia, 30 - 20061 Carugate (Milano)
Soggetto promotore del Patto Territoriale per l'Occupazione Nord Barese - Ofantino
Iscritto all'Albo delle Associazioni del Comune di Barletta (n° 43)
Gemellaggio d'Onore con l'Associazione Nazionale Bersaglieri d'Italia Sezione di Andria
Centro Studi e di Ricerche Storiche ANNIBALE
per la Cultura, la Pace e l'Integrazione fra i Popoli del Mediterraneo
Ufficialmente riconosciuto dall'Istituto Italiano di Archeologia Sperimentale "Ars Dimicandi" - Curno (Bergamo)
Mensile telematico di archeologia, turismo, ambiente, spettacolo, beni e attività culturali, costume, attualità e storia del territorio in provincia di Barletta-Andria-Trani e Valle d'Ofanto.
Iscritto in data 25/1/2007 al n. 3/07 del Registro dei giornali e periodici presso il Tribunale di Trani.
Proprietario ed editore: Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia - Barletta (BT)
www.comitatoprocanne.com
ORGANISMI STATUTARI
Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2005/2008
Rag. Vitantonio Vinella – Presidente
Prof. Ruggiero Capozza - Vice Presidente
Sig. Michele Daleno – Segretario
Rag. Felice Iodice - Tesoriere
Prof. Raffaele Mario Dellaquila – Consigliere
Dott. Prof. Yozan D. Mosig
University of Nebraska - Kearney (U.S.A.)
Web Site: Yozan D. Mosig
Soci Junior (Concorso Gazzetta Scuola Lions 2006)
Michele Crudele
Doriana Dicorato
Sara Dimastrogiovanni
Felicia Evangelista
Costantin Adrian Lelario
Anna Loverro
Giorgio Marino
Gianmarco Murolo
Cristina Picoco
Michele Piccolo
Vito Saragaglia
Grazia Tupputi
Dal nuovo Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori
per atto Notar Giovanni Battista Brandi in Barletta (n° 4748 del Repertorio e n° 1801 della Raccolta)
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1
E’ costituita l’Associazione “COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA”.
Essa prende a tutti gli effetti il seguito del Comitato Pro Canne della Battaglia, fondato in Bari nel 1953 e successivamente istituito quale associazione senza scopo di lucro a Barletta in data 28/9/1979 per atto Notar Rodolfo Manno (n° 64452 del Repertorio e n° 9961 della Raccolta) registrato in data 18/10/1979.
Art. 2
L’Associazione non ha fini di lucro.
Essa si propone espressamente il conseguimento di questi scopi:
1. raccolta, studio, ricerca e divulgazione dell’archeologia e della storia di Canne della Battaglia anche in rapporto alla storia della Città di Barletta e della Valle d'Ofanto che geograficamente la ricomprende, con facoltà di istituire specifici centri-studi a carattere scientifico su singole ed attinenti tematiche, allacciando formali rapporti ed operando in stretta collaborazione con organismi culturali e accademici sia italiani che stranieri;
2. valorizzazione e promozione turistico-culturale del suo territorio e del suo patrimonio archeologico e monumentale di cui al D.Lgs n.490 del 29/10/1999, Testo Unico delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, ivi compresi le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409,nei limiti in cui tale D.P.R. è ancora in vigore;
3. tutela e salvaguardia del suo ambiente paesaggistico e naturale, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D.L. 5 febbraio 1997 n. 22;
4. ogni altra attività utile al conseguimento dei suddetti fini statutari ed obiettivi strategici, d’intesa con autorità ed enti istituzionali, soggetti economici e privati, imprenditori, strutture associative e di categoria, ugualmente operanti in Italia e/o all’estero.
L’Associazione si propone altresì di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Essa potrà infine svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le altre attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 3
L’Associazione ha sede principale in Barletta e, se carente di una sua propria indipendente ubicazione, presso il domicilio del Presidente eletto in base al successivo art. 7.
Se ritenuto necessario e funzionale all’attività sociale, essa potrà determinare l’apertura di proprie rappresentanze in Italia ed all’estero anche presso organismi culturali o uffici di analoga valenza.
PATRIMONIO
Art. 4
Il patrimonio è costituito:
1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
4. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
1. dalle quote associative;
2. dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio:
a. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
b. contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
ASSOCIATI
Art. 5
Sono Soci dell’Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.
Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e l’indegnità verranno sancite dall’Assemblea dei Soci.
ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO – UTILI Art. 6
L’Esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge, e pertanto saranno portati a nuovo e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.
AMMINISTRAZIONE Art. 7
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di 3 (tre) anni. Essi sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Art. 8
Il Consiglio nomina nel proprio senso un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nessun compenso è ad essi dovuto tranne il rimborso delle spese sostenute in funzione della carica ed opportunamente documentate.
Art. 9
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volt all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Segretario; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 10
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinari a e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art. 11
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza il Segretario, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei Soci.
Nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
ASSEMBLEE Art. 12
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun Socio, contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell’art. 20 del Codice Civile.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
Art. 13
L’Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.
Ogni Socio ha diritto ad un voto; i Soci maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci.
Art. 14
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, da un Socio designato all’uopo dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene il caso, e due Scrutatori.
Spetta al presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige sommario processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art. 15
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.
Art. 16
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità previste per l’elezione del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere collegialmente in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
SCIOGLIMENTO
Art. 17
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio.
CONTROVERSIE
Art. 18
Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci, e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di 3 (tre) Probiviri da nominarsi, due (fra essi il Presidente) dal Consiglio di Amministrazione, ed uno dall’altra parte; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 19
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali ed a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile.