Mensile telematico di archeologia, turismo, ambiente, spettacolo, beni e attività culturali, costume, attualità e storia del territorio in provincia di Barletta–Andria-Trani e Valle d’Ofanto
Iscritto in data 25/1/2007 al n. 3/07 del Registro dei giornali e periodici presso il Tribunale di Trani. Proprietario ed editore: Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia - Barletta (BT)
L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - UNSC - cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo del Servizio civile nazionale, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile.
L'UNSC è stato istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Legge 8 luglio 1998 n° 230 per curare il Servizio civile degli obiettori di coscienza.
La Legge 6 marzo 2001 n° 64 ha ampliato le possibilità di prestare servizio civile istituendo il Servizio civile nazionale, che si svolge su base volontaria ed è rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai diciotto ai ventotto anni.
Il Servizio civile nazionale è finalizzato a:
- concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
- favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il servizio civile sono riconducibili ai settori:
assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.
La delega in materia di Servizio civile è stata conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per i Rapporti con il Parlamento On. Carlo Giovanardi.
Il Direttore Generale dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile è l'Ing. Massimo Palombi.
L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile è organizzato in una sede centrale ed in sedi regionali.
L'attuale assetto dell'Ufficio è disciplinato dal DPCM 31/07/2003 e dal DM 12/12/2003.
Presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile operano la Consulta Nazionale per il Servizio Civile, e il Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e non violenta, organi consultivi dell'UNSC.
Un libro sul servizio civile al Festival della Letteratura di Mantova
Anche quest’anno il Servizio Civile Nazionale sarà presente al Festival della Letteratura di Mantova, giunto alla sua nona edizione, per testimoniare alle centinaia di giovani che affolleranno il centro della città la forza e la valenza del servizio civile. Una esperienza umana di solidarietà e di servizio alla comunità, che grazie alla possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche, è anche un’occasione di crescita personale e di formazione.
Il giorno 6 settembre, alle ore 18.30, il direttore dell’UNSC Massimo Palombi terrà uno stage rivolto ai giovani volontari del Festival, che da 7 all’11 settembre, si occuperanno di sensibilizzare i loro coetanei sul tema del servizio civile e di rispondere con informazioni e materiale divulgativo alle loro domande.
Il giorno 7 settembre, alle ore 18, al termine della cerimonia di inaugurazione, in Piazza della Concordia, verrà presentato il libro “I sei sensi dell’India”, che l’Ufficio Nazionale per il servizio civile ha pubblicato in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, racconto di una esperienza vissuta da quattro volontarie in servizio civile nel Tamil Nadu in India, una delle zone maggiormente sconvolte dallo tsunami del 26 dicembre 2004.
Le ragazze raccontano con semplicità, leggerezza e qualche volta con ironia, sempre con grande partecipazione, la loro vita di volontarie, lasciando trapelare i sentimenti e le emozioni che le hanno coinvolte e trasformate nel profondo.
All’incontro interverranno il direttore dell’UNSC Massimo Palombi, una delle volontarie, autrici del libro, e Gianfranco Padovano, responsabile del servizio civile del Comune di Torino, che ha proposto il progetto.
CIRCOLARE 8 SETTEMBRE 2005: “DOVERI DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE E INFRAZIONI PUNIBILI CON LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL’ART.3 BIS DELLA LEGGE 6 MARZO 2001, N.64.”
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1 aprile 2005 è stata pubblicata la legge 31 marzo 2005, n. 43
che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 recante “disposizioni
urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi
opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280”.
Tale legge ha apportato, all’articolo 6 quinquies, alcune modifiche alla legge 6 marzo 2001, n.64
ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 in materia di servizio civile nazionale.
In particolare, con riferimento alla legge n.64 del 2001, è stata inserito, dopo l’articolo 3 relativo ai
requisiti che gli enti devono possedere per poter presentare progetti di servizio civile, un ulteriore
articolo (3 bis) volto a prevedere un sistema sanzionatorio che assicuri una efficiente gestione del
servizio civile e una corretta realizzazione dei progetti.
L’introduzione di tale norma si è resa necessaria in quanto vi era l’esigenza di colmare la lacuna
esistente mancando, nella previgente normativa, una qualsiasi previsione, relativa alle ipotesi di
comportamenti reprensibili da parte degli enti e alle sanzioni conseguenti, che consentisse
all’Amministrazione di intervenire in caso di irregolarità nella gestione del servizio civile o nella
realizzazione dei progetti.
La nuova norma al comma 1 individua, in linea generale, il dovere degli enti di assicurare
un’efficiente gestione del servizio civile e una corretta attuazione dei progetti; al comma 2
definisce le sanzioni amministrative applicabili agli enti descrivendo in termini generali le
fattispecie illecite; al comma 3 indica criteri e principi generali per l’irrogazione delle sanzioni nei
relativi procedimenti.
Le disposizioni che descrivono i doveri degli enti, le fattispecie illecite ed il procedimento
sanzionatorio sono formulate in termini generali; pertanto, con la presente circolare, si intende
soddisfare l’esigenza di fornire indicazioni più dettagliate, sia con riferimento ai comportamenti che gli enti devono osservare nella gestione del servizio civile e durante la realizzazione dei
progetti, sia in relazione alle condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla
legge, sia in merito al procedimento sanzionatorio.
Si evidenzia che l’entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, stabilita per il 1°
gennaio 2006 dall’art. 2 del decreto legge 9 novembre 2004, n.266, convertito con legge 27
dicembre 2004, n.306, determinerà l’acquisizione di competenze in materia di servizio civile da
parte delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Pertanto si renderà necessario
adeguare la presente circolare alle conseguenti modificazioni che riguarderanno la gestione del
servizio civile.
1. Doveri degli enti di servizio civile nazionale
1.1. Con riferimento ai doveri degli enti di servizio civile nazionale previsti all’articolo 3 bis,
commi 1 e 2, della legge n.64 del 2001, appare necessario specificare la gamma dei
comportamenti che gli enti stessi sono tenuti ad osservare al fine di assicurare una efficiente
gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione del progetto. A tal fine si fornisce, di
seguito, un’elencazione di regole e doveri che gli enti devono seguire scrupolosamente sin dal
momento di avvio delle procedure di selezione dei volontari e durante tutto il periodo di
realizzazione dei progetti:
a. rispettare, nelle procedure per la selezione dei volontari da impiegare in attività di
servizio civile, i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, assicurando ai
candidati l’accesso ai documenti, nonché garantire l’osservanza delle disposizioni
previste dalla circolare dell’8 aprile 2004 recante “progetti di servizio civile nazionale e
procedure di selezione dei volontari” e dal Bando di selezione dell’Ufficio; in particolare
pubblicare, al termine della selezione, la graduatoria dei selezionati e degli idonei non
selezionati; redigere un elenco, da trasmettere all’Ufficio, con i nominativi dei candidati
non idonei o esclusi dalla selezione, comunicando agli interessati il mancato inserimento
in graduatoria con l’indicazione della motivazione; pubblicare anche la graduatoria
approvata dall’Ufficio successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti di cui
all’art.5, comma 4, della legge n.64 del 2001;
b. rispettare le disposizioni di cui alla circolare 30 settembre 2004 recante “disciplina dei
rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, con particolare riferimento a
quelle di cui ai paragrafi 2, 4, 7, 9 e 10 che prevedono adempimenti a tutela dei volontari
o nell’interesse dell’Ufficio;
c. avviare il progetto nel giorno indicato nel provvedimento di approvazione della
graduatoria, salvo cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente all’Ufficio;
d. assicurare al volontario la corresponsione del vitto e dell’alloggio, secondo le modalità
previste nel progetto, nel caso in cui lo stesso preveda la fornitura di tali servizi;
e. garantire al volontario una formazione generale che abbia la durata indicata nel progetto
nonché una formazione specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto
stesso;
f. impiegare il volontario nel rispetto della sua dignità e personalità assicurando che non
vengano posti in essere atti di vessazione fisica e morale;
g. impiegare il volontario presso le sedi di attuazione accreditate secondo i piani di azione,
l’orario di servizio e l’articolazione settimanale previsti dal progetto;
h. comunicare mensilmente all’Ufficio tramite il sistema informatico “Helios” le assenze
dei volontari che danno luogo ad una decurtazione dell’assegno nonché le assenze per
maternità e per infortuni;
i. garantire la presenza, in sede, per almeno dieci ore settimanali, dell’operatore locale di
progetto, designato quale referente del volontario per tutte le questioni inerenti la
realizzazione del progetto stesso;
l. impiegare il volontario esclusivamente nelle attività indicate nel progetto astenendosi dal
chiedere prestazioni o adempimenti non previsti;
m. garantire, in caso di violazione da parte del volontario dei doveri indicati nel
provvedimento di avvio al servizio, il rispetto della procedura per l’applicazione delle
relative sanzioni descritta nel provvedimento stesso;
n. attivare, per quanto di competenza, le procedure per il riconoscimento dei crediti
formativi, qualora previsti dal progetto, e consentire al volontario la fruizione di
eventuali benefici cui la partecipazione alla realizzazione del progetto dà diritto;
o. portare a termine il progetto ponendo in essere, in conformità con le finalità previste
dalla legge n.64/2001, il complesso delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
p. comunicare all’Ufficio le cause che impediscono l’avvio o il completamento del
progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, entro dieci giorni
dal loro verificarsi;
q. effettuare il monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto nonché per
la verifica degli esiti della formazione svolta.
2. Condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla legge n.64 del 2001
2.1. In merito alle sanzioni amministrative che possono essere irrogate agli enti di servizio
civile, previste dall’articolo 3 bis, comma 2, della legge n.64/2001, si è ritenuto necessario
individuare specificatamente le condotte illecite cui applicare le singole sanzioni, nel rispetto dei
principi e criteri generali fissati al comma 3 dello stesso articolo.
2.2.La sanzione amministrativa della diffida per iscritto si applica nel caso in cui gli enti di
servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti che si caratterizzano per la lieve
entità dell’infrazione:
a. inosservanza delle disposizioni di cui alla circolare 30 settembre 2004 recante
“disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”;
b. inosservanza, nelle procedure selettive, dei principi di trasparenza, di accesso ai
documenti, di pubblicità e imparzialità, delle disposizioni previste dalla circolare
dell’8 aprile 2004 e dal Bando di selezione dell’Ufficio, nonchè mancata pubblicità
delle graduatorie;
c. mancato avvio del progetto nel giorno indicato nel provvedimento di approvazione
della graduatoria, ovvero omessa tempestiva comunicazione all’Ufficio della cause
di forza maggiore che hanno determinato il ritardo nell’avvio del progetto stesso;
d. mancato rispetto dell’orario di servizio indicato nel progetto;
e. violazione dell’impegno di garantire la presenza, in sede, dell’operatore locale di
progetto per il numero di ore previsto;
f. mancata osservanza della procedura, descritta nel provvedimento di avvio al servizio,
per l’applicazione di sanzioni al volontario;
g. mancata comunicazione delle assenze dei volontari.
2.3. La sanzione amministrativa della revoca dell’approvazione del progetto si applica nel
caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:
a. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della
sanzione della diffida;
b. mancata corresponsione al volontario del vitto e dell’alloggio qualora previsti dal
progetto;
c. impiego del volontario presso sedi di attuazione non accreditate, fatto salvo quanto
previsto dal paragrafo 6 della circolare 30 settembre 2004 recante “disciplina dei
rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”.
2.4. La sanzione amministrativa dell’interdizione temporanea a presentare altri progetti della
durata di un anno si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti
comportamenti:
a. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della
sanzione della revoca dell’approvazione del progetto;
b. omessa comunicazione ai soggetti interessati del mancato inserimento nelle
graduatorie ovvero comunicazione dell’esclusione senza indicazione della relativa
motivazione;
c. mancato svolgimento dell’attività di monitoraggio interno, finalizzata alla
valutazione dei risultati del progetto nonché alla verifica degli esiti della formazione
svolta;
d. mancata comunicazione all’Ufficio, entro il termine di dieci giorni, dell’impedimento
all’avvio o al completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di
attuazione dello stesso, sempre che sussista un giustificato motivo;
e. impiego del volontario in attività non previste dal progetto o presso altre sedi di
progetto o in altri progetti;
f. mancato avvio delle procedure per il riconoscimento dei crediti formativi e mancato
riconoscimento al volontario dei benefici cui la partecipazione alla realizzazione del
progetto dà diritto;
g. mancata formazione generale o specifica ai volontari nell’ambito del limite minimo
previsto dalla vigente normativa.
2.5 La sanzione amministrativa della cancellazione dall’albo provvisorio degli enti di
servizio civile nazionale si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i
seguenti comportamenti:
a. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della
sanzione della interdizione temporanea a presentare altri progetti;
b. atti gravemente lesivi della dignità del volontario;
c. richiesta ai volontari di somme di danaro;
d. mancato avvio del progetto senza un giustificato motivo;
e. gravi mancanze nella realizzazione del progetto o di parte rilevante di esso, tali da
pregiudicare il conseguimento degli obiettivi e da rendere il progetto stesso estraneo
alle finalità previste dalla legge n.64/2001.
2.6. Le condotte individuate ai commi 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., qualora presentino aspetti di
particolare gravità, potranno essere punite anche con più sanzioni secondo quanto previsto
nell’articolo 3 bis della legge n.64 del 2001.
2.7. I provvedimenti con i quali vengono irrogate le sanzioni di cui ai commi 3.3., 3.4., 3.5.,
sono adottati nei confronti degli enti iscritti nell’albo provvisorio degli enti di servizio civile
nazionale in quanto l’Ufficio si relaziona esclusivamente con questi ultimi; infatti tutti i
provvedimenti in materia di servizio civile hanno quale destinatario l’ente accreditato che
rappresenta l’unico interlocutore dell’amministrazione. Tuttavia sono fatti salvi i casi in cui gli
enti accreditati dimostrino, con le modalità di cui al successivo paragrafo, che le infrazioni siano
imputabili esclusivamente all’ente associato (vale a dire legato da vincoli associativi, federativi
o consortili o da accordi di partenariato con l’ente accreditato) o ad una delle sedi di attuazione
del progetto dell’ente associato ovvero ad una responsabilità personale derivante da una
violazione riconducibile ad una condotta individuale. In tali ipotesi resta comunque ferma
l’eventuale responsabilità indiretta “in vigilando” dell’ente accreditato iscritto nell’albo
provvisorio degli enti di servizio civile nazionale, tenuto ad assicurare il corretto svolgimento
delle attività connesse all’attuazione del progetto.
3. Procedimenti sanzionatori
3.1. L’art.3 bis, comma 3 della legge n.64 del 2001, oltre a definire i criteri generali nel
rispetto dei quali le sanzioni sono irrogate, individua i soggetti che adottano il provvedimento
indicando le linee generali del procedimento sanzionatorio. Al riguardo si rende necessario
delineare le singole fasi del procedimento stesso, disciplinando in dettaglio la procedura relativa
alla contestazione degli addebiti, all’adozione del provvedimento sanzionatorio e alla
formulazione delle controdeduzioni a discolpa degli addebiti mossi.
3.2. Il procedimento sanzionatorio si instaura con la contestazione scritta dell’addebito che
deve essere effettuata dall’Ufficio tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni
decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell’avvenuta conoscenza degli stessi. Qualora
la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di una ispezione effettuata dall’Ufficio, il termine per
la contestazione decorre dalla data del relativo verbale che deve essere redatto entro trenta giorni
dalla data in cui viene conferito l’incarico di effettuare l’ispezione stessa. Essa deve indicare
dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene
integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a trenta giorni e
non superiore a quarantacinque, entro cui gli enti di servizio civile, che hanno comunque facoltà
di essere sentiti ove lo richiedano espressamente, possono presentare le proprie controdeduzioni.
Trascorso detto termine, nei successivi quindici giorni viene adottato il provvedimento
sanzionatorio che conclude il procedimento nel termine di 75 giorni dal verificarsi dei fatti.
3.3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo
all’irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione;
contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto
all’individuazione della specifica sanzione.
3.4. Il procedimento sanzionatorio viene archiviato qualora le controdeduzioni dell’ente di
servizio civile, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento stesso, rendano congrue e
sufficienti ragioni a sua discolpa.
Roma, 8 settembre 2005Il direttore generale
dell’Ufficio nazionale per il servizio civile
PALOMBI