11/09/2006. STOP ALLE PRE-APERTURE IN BASILICATA, CAMPANIA, CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, MOLISE E PUGLIA.
GRANDE SODDISFAZIONE DELLA LAV: FERMATA MATTANZA DOVUTA A SCANDALOSA POLITICA DELLE REGIONI DI LIBERALIZZAZIONE SELVAGGIA DELLE DOPPIETTE. ORA IL PARLAMENTO CONVERTA IL DECRETO LEGGE PER IMPEDIRE OGNI DEROGA ALLE NORME UE.
Tortore, merli, colombacci, quaglie, e tanti altri animali sono salvi: oggi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con i Decreti n. 4930, 4931, 4932, 4933, 4934 e 4935, ha sospeso le pre-aperture della caccia nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia, che illegittimamente avevano aperto la stagione venatoria tra il 2 e il 3 settembre, prima della data del 17 settembre stabilita dalla legge statale n. 157 del 1992.
La Sezione Prima d el TAR Lazio, infatti, ha accolto sia il ricorso sia la richiesta di sospensiva presentate dalla LAV, che aveva impugnato le varie delibere regionali sulla pre-apertura, dando ragione alla LAV che, in base al decreto-legge "De Castro-Pecoraro" sulla caccia n. 251, era già intervenuta diffidando le Regioni a revocare i propri calendari venatori che non rispettavano il chiaro disposto dell¹art.3, comma 2, del decreto: "In via transitoria, per la stagione venatoria 2006/2007, è fatto divieto di esercitare l¹attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre".
"Grazie a questa formidabile vittoria giudiziaria è stata sconfitta la scandalosa politica di liberalizzazione selvaggia attuata dalle Regioni che, abusando dei propri poteri amministrativi e legislativi, violano costantemente le normative statali e comunitarie che cercano di tutelare la fauna", dichiara Ennio B onfanti, della LAV. Dopo il decreto-legge "De Castro-Pecoraro", ci si attendeva dalle Regioni maggiore senso di responsabilità e rispetto per gli obblighi comunitari, visto che la Commissione Europea ha già censurato le mille deroghe venatorie degli scorsi anni. Invece prosegue Bonfanti - ancora una volta è prevalsa una gestione clientelare della caccia e sono stati emanati provvedimenti illegittimi non solo in relazione al recente decreto, totalmente ignorato, ma anche rispetto alla legge statale sulla caccia che dal 1992 è costantemente violata.
L'autorevole e chiaro pronunciamento dei Magistrati del TAR non può che servire da sprone al Governo ed al Parlamento perché si arrivi ad una conversione del Decreto-legge 251 con opportuni emendamenti che sanciscano definitivamente lo stop a deroghe e cavilli per aggirare le disposizioni internazionali sulla tutela della fauna - prosegue Ro berto Bennati, vicepresidente della LAV. Questa vicenda delle pre-aperture, autorizzate a larghe mani dalle Regioni, dimostra che l'unica figura preposta a garantire la conservazione degli animali selvatici deve essere lo Stato, anche nell'interesse dalla comunità internazionale, e che le Regioni devono niformarsi alle politiche nazionali di conservazione della fauna. Per questo chiediamo una riformulazione del decreto che rafforzi l'intervento statale a tutela della biodiversità.
Conclude Maurizio Santoloci, Direttore Legale delle LAV "questo provvedimento conferma che la tendenza sostanziale alla violazione delle regole europee in materia di protezione della fauna, alla quale il nostro Paese è abituato per prassi storica, vede la naturale estinzione, e che il ricorso alle vie giudiziarie costituisce uno strumento primario nel quale tutta la LAV ha creduto fermamente e attraverso il quale intendiamo continua re la nostra azione, anche in vista di futuri eventi di questo e altro genere". Il TAR ha confermato il divieto di pre-aperture della caccia contenuto nel Decreto Legge n.251 che, viceversa, dalle Regioni, dal mondo venatorio e dagli uffici ministeriali era stato interpretato in maniera non corretta e favorevole alle pre-aperture; i Giudici amministrativi, inoltre, hanno ritenuto che la caccia così anticipata viola la Direttiva 79/409/CEE (che tutela gli uccelli nella fase riproduttiva) e contrasta con la sentenza 313/2006 della Corte Costituzionale, che ribadisce i poteri esclusivi dello Stato in materia di calendario venatorio. Ne consegue che fino al 17 settembre qualunque attività di caccia venga esercitata nelle 6 Regioni in questione, è penalmente rilevante e sanzionata ai sensi dell'art. 30, L. n. 157/1992 e del codice penale.
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