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CANNE DELLA BATTAGLIA:
RIPULIAMO DALLO SCEMPIO LA FONTANA DI SAN RUGGIERO
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Mensile telematico di archeologia, turismo, ambiente, spettacolo, beni e attività culturali, costume, attualità e storia del territorio in provincia di Barletta–Andria-Trani e Valle d’Ofanto

Iscritto in data 25/1/2007 al n. 3/07 del Registro dei giornali e periodici presso il Tribunale di Trani. Proprietario ed editore: Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia - Barletta (BT)

 

16/02/2007.  NOTIZIE DAL GOVERNO 13 febbraio 2007 .

PARTENARIATO PER LA SALUTE CON I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE





L'8 febbraio 2007 il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri,

Massimo D'Alema, ed il Ministro della Salute, Livia Turco, d'intesa con la

Conferenza Stato-Regioni e con istituzioni scientifiche italiane, pubbliche

e private, hanno aperto alla Farnesina il "Convegno nazionale sulla

collaborazione medico-sanitaria con i Paesi del Mediterraneo e del Medio

Oriente". È stata presentata una "piattaforma italiana per il partenariato

sulla salute nella regione del Mediterraneo allargato", che costituirà la

base per una futura Conferenza Internazionale. Il Ministero della Salute ha

messo a punto dettagliati dossier, utilissima mappa delle iniziative sin qui

realizzate dall'Italia nell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente. La

conferenza rappresenta il punto di partenza per la costruzione di un

"partenariato per la salute" tra l'Italia e i Paesi del Nord Africa e del

Vicino e Medio Oriente, al fine di rafforzare e rendere sistematici i

rapporti di collaborazione esistenti, entro

un quadro regionale condiviso. L'azione italiana nel campo della salute si

ispira agli impegni già adottati nell'ambito degli "Obiettivi del Millennio"

delle Nazioni Unite, basati sull'assunto che l'allora Segretario Generale

Kofi Annan ha così sintetizzato, con efficace brevità: "Non avremo sviluppo

se non vi sarà sicurezza; non avremo sicurezza senza sviluppo; e non avremo

nessuno dei due in assenza del rispetto dei diritti umani. A meno che queste

tre cause avanzino congiuntamente, nessuna di esse avrà successo ".



http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/partenariato_salute/index.html





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MISURE PER PREVENIRE E REPRIMERE FENOMENI DI VIOLENZA NEGLI STADI





Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei

Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive,

del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, ha emanato, in

data 8 febbraio 2007, il decreto legge recante "Misure  urgenti per la

prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni

calcistiche". Questi i punti essenziali: Le competizioni calcistiche saranno

svolte «a porte chiuse», negli stadi in cui non siano stati ancora attuati

gli interventi previsti dall'art. 1quater del decreto legge 24 febbraio

2003, n. 28, Potrà tuttavia essere consentito l'accesso agli abbonati, nel

caso che l'impianto sportivo risulti almeno munito dei  requisiti previsti

nei commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo 1 quater citato. Inoltre, con

modifica al comma 1 dell'art. 6 bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401,

sarà punito con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, nei luoghi in

cui si svolgono manifestazioni

sportive, o in quelli interessati a sosta, transito, o trasporto di coloro

che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, o, comunque, nelle

immediate  vicinanze, lancia o utilizza razzi, bengala, fuochi artificiali,

petardi, strumenti capaci di emettere fumo o gas visibile, ovvero bastoni,

mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o comunque

atti ad offendere. Si considerano commessi nei luoghi suddetti i fatti ivi

verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento

ella manifestazione sportiva - pena aumentata, quando il fatto determina

mancato inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della

manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà in caso di danno

alle persone.



http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_competizioni_calcistiche/index.html



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ANAGRAFE CANINA NAZIONALE





È stata presentata l'1 febbraio 2007, dal Sottosegretario alla Salute, G. P.

Patta, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, l'Anagrafe canina

nazionale, che si propone di diventare un registro completo di tutti i cani

identificati in Italia con microchip o tatuaggio. Grazie all'afflusso

costante di tutti i dati provenienti dalle Regioni e dalle province

autonome, sarà ora possibile rintracciare il luogo di registrazione di un

cane smarrito e risalire al legittimo proprietario, rispettando la normativa

vigente sulla privacy.  L'iscrizione del cane all'Anagrafe canina nazionale

è a cura della Regione, e non comporta per i proprietari alcun adempimento

ulteriore. Pagine riguardanti tale iniziativa potranno essere consultate sul

portale ministeriale www.ministerosalute.it. La consultazione on line della

banca dati dell'anagrafe canina nazionale è assolutamente libera. Per

conoscere l'anagrafe di provenienza di un cane smarrito si digitare il

codice del microchip o quello del

tatuaggio nel sistema di interrogazione della banca dati nazionale

dell'Anagrafe canina, su www.ministerosalute.it e su quella regionale o

locale. Il microchip (unico sistema identificativo nazionale a partire dal 1

gennaio 2005) non è altro che un piccolo dispositivo elettronico innocuo,

iniettato sotto la cute del cane dietro l'orecchio sinistro con siringa

sterile monouso: nel suo interno è contenuto un codice a 15 cifre, che

identifica inequivocabilmente lo stesso cane e, di conseguenza, il suo

padrone. La lettura del microchip (o del tatuaggio) può essere effettuata

presso i servizi veterinari delle Asl, o presso gli ambulatori veterinari

privati che siano muniti di apposito lettore.



http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/anagrafe_canina/index.html





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RATIFICA DELLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E PROMOZIONE DELLE DIVERSITÀ

CULTURALI






Con la ratifica del Parlamento del 31 gennaio 2007 l'Italia diventa membro

della  Convenzione UNESCO riguardante "la protezione e la promozione delle

diversità delle culturali" (aperta alla firma il 20 ottobre 2005 a Parigi).

Ha operato con successo per la ratifica il Ministero per i Beni e le

attività culturali in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri. I

primi due articoli del disegno di legge recano, rispettivamente,

l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione;

l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione della

Convenzione, (valutati in 14.130 euro per il 2007, 7.870 euro per il 2008 e

14.130 euro annui a partire dal 2009). L'obiettivo primario della

Convenzione è il rafforzamento dei vari anelli che formano la catena

creativa culturale, vale a dire: la creazione stessa; la produzione; la

distribuzione/diffusione; l'accesso e la fruizione dei beni culturali. Tra i

principi-guida della Convenzione ricordiamo: il principio

della salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali; il

principio dell'apertura e bilanciamento, il quale assicura che le azioni

intraprese da uno Stato per sostenere la diversità delle proprie espressioni

culturali siano equilibrate da altre misure, atte ad accrescere l'apertura

alle altre culture mondiali. Fra i diritti delle singole Parti ricordiamo:

il diritto di creare opportunità per attività culturali nazionali; di

consentire l'accesso ai mezzi di produzione culturale a industrie nazionali

indipendenti e a iniziative del terzo settore; di incoraggiare lo sviluppo

del libero scambio di idee fra organizzazioni no-profit, istituzioni

pubbliche e private e altri operatori della cultura. Fra i doveri, invece,

delle singole Parti: il dovere di promuovere la produzione culturale di

individui e gruppi sociali, con riguardo alle particolari necessità delle

donne, delle minoranze, degli indigeni; e quello di alimentare il pubblico

interesse in merito all'importanza delle

diversità culturali.



http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/convenzione_diversita_culturali/index.html



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DIRITTI E DOVERI DELLE PERSONE STABILMENTE CONVIVENTI (DICO)





Il Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio scorso ha approvato, su proposta

del Ministro per i Diritti e Pari Opportunità e del Ministro delle Politiche

della Famiglia, un disegno di legge in materia di "Diritti e doveri delle

persone stabilmente Conviventi (DICO)" Scopo del provvedimento: tutelare i

soggetti più deboli nella convivenza, superando disparità e disuguaglianza

tra cittadini. Il disegno di legge chiarisce i diritti e i doveri delle

persone, anche dello stesso sesso, che hanno dato vita a convivenze stabili,

legate da vincoli affettivi, di solidarietà e reciproca assistenza. Le

uniche limitazioni sono riferite all'esistenza di vincoli matrimoniali, di

parentela (in linea retta), affinità, adozione e simili. Viene escluso che

la legge si applichi a chi coabiti in forza di un rapporto di lavoro. I

diritti riconosciuti e attribuiti dal disegno di legge, e i conseguenti

doveri, discendono dalla situazione di convivenza, provata con

certificazione anagrafica. I diritti

immediatamente esercitabili sono:l'assistenza in caso di malattia o ricovero

dell'altro convivente; la possibilità di prendere decisioni in materia di

assistenza sanitaria o in caso di morte; la riduzione dell'imposizione

fiscale in caso di successione testamentaria. I diritti legati ad una durata

minima della convivenza, variamente determinata, sono: la possibilità di

successione legittima; le agevolazioni in materia di lavoro; la possibilità

di subentro nel contratto di locazione in caso di morte o di cessazione

della convivenza. Nel rispetto dell'art. 29 della Costituzione e nella linea

già tracciata dalla giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge non

prevede alcun nuovo istituto giuridico o strumento amministrativo che possa

ledere i diritti della famiglia o prefigurare istituti paramatrimoniali.



http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dico/index.html



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UE: LIBRO VERDE SULLA TUTELA DEL COMMERCIO ELETTRONICO





La Commissione europea ha adottato l'8 febbraio scorso un "Libro verde sulla

revisione dell'acquis relativo ai consumatori" con il quale intende dare

avvio a un processo di revisione delle norme comunitarie in materia di

protezione dei consumatori per adattarle alle nuove esigenze della realtà

digitale. La Commissione si propone di accrescere la fiducia dei consumatori

nel mercato unico europeo grazie a una normativa chiara e semplice che

stabilisca i loro diritti, permettendo scelte sicure ed un'adeguata

protezione in caso di difficoltà. Con lo sviluppo degli acquisti on line

sono emerse nuove problematiche che non hanno avuto risposte adeguate,

sicché i consumatori non sono tutelati nei loro diritti, mentre le imprese

si trovano smarrite in un dedalo di complesse normative. Il Libro verde

presenta alcune possibili linee d'intervento, tra cui: una definizione più

precisa della nozione di consegna in relazione agli acquisti

transfrontalieri; norme più chiare sulle modalità di

restituzione dei prodotti; norme comuni per quanto riguarda il diritto di

recesso e i costi di restituzione delle merci; una normativa comunitaria che

disciplini la questione del cosiddetto "periodo di riflessione" entro il

quale l'acquirente può tornare sulla sua decisione e restituire il bene

acquistato.



http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/consumatori_ue/index.html








 

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