GIRO DI VITE SULL'AMBIENTE Multe fino a 250 mila euro e carcere fino a un massimo di dieci anni, piu' le aggravanti: via libera al giro di vite contro i criminali dell'ambiente nel ddl approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta dei ministeri dell' Ambiente e della Giustizia. In tutto 5 articoli. Alla base del provvedimento l'offensivita' del reato e la strutturazione dei reati a seconda del crescente grado di offesa al bene giuridico tutelato: dal pericolo concreto, al danno, fino al disastro ambientale. E' lotta anche alle Ecomafie: introdotti i reati di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale.
In particolare il ddl prevede l' introduzione nel Libro II del Codice Penale del Titolo VI-bis, rubricato ''Dei delitti contro l'ambiente''. Inquinamento ambientale; danno ambientale; disastro; alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna; traffico illecito di rifiuti; traffico di materiale radioattivo o nucleare e l'abbandono di esso; delitti ambientali in forma organizzata, le cosiddette Ecomafie; frode in materia ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; impedimento al controllo; bonifica e ripristino dello stato dei luoghi sono alcune delle nuove fattispecie criminose introdotte dal ddl. Il provvedimento prevede anche il ''ravvedimento operoso'' con pene diminuite dalla meta' a due terzi per gli eco-collaboratori. Introdotta anche la ''causa di non punibilita''' per chi ripara al proprio danno prima dell'azione penale. Tra le novita' anche la sanzione per ''danno economico'' che prevede la reclusione da uno a quattro anni e multe da ventimila a cinquantamila euro per chi offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettivita', gli enti pubblici o imprese di rilevante interesse. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo adotta uno o piu' decreti legislativi.
MASSIME PENE A DISASTRI E SCORIE NUCLEARIDa oggi punizioni esemplari per il disastro ambientale e il traffico di materiale radioattivo o nucleare o abbandono di esso. Per i disastri ambientali prevista la reclusione da tre a dieci anni con multa da trentamila a duecentocinquantamila euro. Il 452-quater (art.1 lettera b del ddl) prevede queste pene per chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale. A contraddistinguere il reato di disastro non e' la sola imponenza del fenomeno, quanto gli effetti di tale imponenza sulla pubblica incolumita'.
Misure severe anche per i traffici di materiale radioattivo o nucleare e l'abbandono di esso (452-octies, lettera b). La reclusione va da due a sei anni e la multa da 50.000 a 250.000 euro per chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare. Stessa pena per detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva. La pena e' aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante di sottosuolo, acque, aria, flora o fauna selvatica. Se poi dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o l'incolumita' delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da quindicimila a centomila euro.