E’ la legge regionale
n. 14 del 4 giugno 2007, con la quale la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, quali elementi peculiari e caratteristici della storia, della cultura e del paesaggio regionale.
Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile dalle dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100; oppure dall’accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.
La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità, invece, resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo) e dalle norme applicative regionali.
Per le finalità della legge è istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che ha sede presso l’Assessorato regionale all’Ecologia.
La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio regionale.
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, approva, con proprio provvedimento, su proposta della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, la scheda di rilevazione degli ulivi e degli uliveti monumentali della Puglia allo scopo di predisporne il rilevamento sistematico e la relativa identificazione.
A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi monumentali la Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato all’ecologia, sentito il parere della Commissione tecnica, predispone e aggiorna annualmente l’elenco degli ulivi monumentali della regione Puglia e determina le risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione.
L’elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Tale elenco contiene anche le indicazioni catastali utili per l’individuazione delle singole proprietà. I proprietari dei suoli possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento.
La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva l’elenco degli ulivi monumentali. Tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
E’ istituito presso l’Assessorato regionale all’Ecologia anche l'albo degli “Alberi monumentali”, nel quale sono iscritti gli alberi di qualsiasi essenza spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati, che presentino caratteristiche di monumentalità.
La legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, nel bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83, supplemento, del 7 giugno 2007.