08/11/2005. ALTAMURA: "Astronave fuorilegge", la Cassazione boccia la Tersan .
L'ASTRONAVE dei rifiuti di Altamura (BA) è fuorilegge. Lo ha decretato la Cassazione. Che ha posto così la parola fine alla guerra dei ricorsi contro il provvedimento del tribunale di Bari, che a ottobre scorso, pose sotto sequestro la struttura per violazione di vincoli ambientali. La Suprema Corte ha confermato quanto disposto dai giudici baresi - prima in sede d'indagini preliminari e poi dinanzi al tribunale del Riesame - ritenendo che l'impianto per il compostaggio dei rifiuti di proprietà della società Prometeo 2000, ex Tersan Puglia e Sud Italia, che si trova a ridosso del parco dell'Alta Murgia, sia abusivo. : La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società proprietaria contro il sequestro disposto dalla magistratura di Bari, ritenendo pienamente valida l'iniziale tesi accusatoria.A fondare il sequestro ci sarebbe infatti più di una ragione utile. Prima di tutto, la validità della lottizzazione: l'impianto sarebbe stato realizzato in una zona destinata a uso agricolo. Un'area, peraltro, indicata sulle mappe come Zps, zona di protezione speciale, a ridosso di un'area protetta. Fra gli atti preliminari alla realizzazione, poi, mancherebbero all'appello due fondamentali: la concessione edilizia e il nulla osta paesistico. Di più, accanto all'attività di smaltimento e lavorazione dei rifiuti, la società proprietaria avrebbe realizzato un impianto florovivaistico aggiuntivo rispetto al progetto originario e quindi anche questo abusivo. Ma la Suprema Corte non si è fermata solo ai perché, ma ha analizzato anche i come: in particolare ha esaminato il procedimento amministrativo che portò la giunta provinciale guidata per il centrosinistra da Marcelle Vernola (ora europarlamentare di Forza Italia) all'autorizzazione della costruzione. La delibera, che risale al 4 settembre 2000, sarebbe secondo l'accusa "illegittima perché riguardante zona di inedificabilità assoluta". Peraltro, è stata rilevata anche l'inefficacia dell'atto, in quanto approvato pur mancando il necessario nulla osta paesaggistico e il documento di valutazione dell'impatto ambientale (Via). Nella sentenza della Cassazione si legge: "Dal provvedimento impugnato non emerge quale valutazione abbia effettuato la giunta provinciale con riferimento alla sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'impianto in variante allo strumento urbanistico, sotto il profilo della pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera".
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