In questo numero:
Federalismo fiscale: Roma capitale ha le sue regole
La riforma dei porti, volano per il superamento della crisi nel settore dei trasporti
Consumatori più informati e più tutelati con le nuove norme sul Credito al consumo
Misure antimafia: il potere di contrasto dei prefetti
Qualità dell'aria: il decreto di attuazione della direttiva europea
Fissati tempi e modalità dei procedimenti di competenza della Presidenza del Consiglio
Federalismo fiscale: Roma capitale ha le sue regole
Il 17 settembre 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto su Roma Capitale (attuativo della delega contenuta nellā??art. 24 della legge sul federalismo fiscale, n. 42 del 2009), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre, a ridosso del 140esimo anniversario della breccia di Porta Pia che si celebra il 20 settembre. Il decreto configura lā??ordinamento provvisorio e finanziario di Roma capitale, in attesa dellā??attuazione della disciplina delle città metropolitane. La differenziazione del ruolo della Capitale dā??Italia dagli altri Comuni implica particolari profili di ā??governanceā? del territorio della città, in attuazione allā??articolo 114, comma terzo, della Costituzione, che riserva a legge dello Stato il compito di definirne lā??ordinamento. Nasce, così, l'ente territoriale ā??Roma capitaleā?, dotato di una speciale autonomia, cui sono attribuite, oltre a quelle svolte attualmente, ulteriori funzioni amministrative, relative alla valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali, allo sviluppo del settore produttivo e del turismo, allo sviluppo urbano, allā??edilizia pubblica e privata, ai servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità, e alla protezione civile. Il decreto legislativo reca la disciplina degli organi di governo di Roma capitale, individuati nellā??Assemblea capitolina, nella Giunta capitolina e nel Sindaco.
Dossier ā??Roma capitale, il decreto con il nuovo ordinamentoā? http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/romacapitale/
La riforma dei porti, volano per il superamento della crisi nel settore dei trasporti
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, il 17 settembre 2010, la riforma del sistema portuale, adeguando la legge vigente in materia (n.84 del 1994) alle nuove sfide dellā??economia globale. La riforma della legislazione portuale è volano per il superamento della crisi del settore dei trasporti, una rilevante emergenza nazionale, amplificata dalla sfavorevole congiuntura economica, che ha accentuato il divario già esistente con gli altri Paesi del Mediterraneo e del Nord Europa, in particolare nel settore della logistica e dellā??intermodalità. Il provvedimento ha lā??obiettivo di colmare le carenze infrastrutturali ed organizzative, emerse durante lā??esperienza applicativa della legge n. 84/94, di riordino della legislazione portuale, la quale ha consentito il rilancio dei porti e la crescita dei traffici commerciali con lā??affidamento dei medesimi porti al nuovo ente Autorità portuale. Il provvedimento, che ha avuto il parere favorevole della Conferenza unificata, era già stato approvato dal Consiglio dei ministri ā?? in via preliminare - il 16 aprile 2010.
Dossier ā??La riforma dei porti, volano per superamento crisi settore trasportiā? http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/porti_riforma/
Consumatori più informati e più tutelati con le nuove norme sul Credito al consumo
In vigore dal 19 settembre 2010 il decreto legislativo n.141 del 13 agosto 2010, che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, apporta modifiche alla disciplina dei contratti di credito ai consumatori, garantendo maggiori garanzie e più trasparenza. Le nuove norme, che modificano il Testo unico bancario (decreto legislativo n.385/93) e il Codice del consumo (decreto legislativo n.206/05), si applicheranno a tutti i contratti di credito, esclusi i finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro e oltre i 75 mila euro. Dopo l'entrata in vigore del decreto, Banca d'Italia e Cicr (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) avranno 120 giorni per emanare la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo. Con queste nuove norme viene innanzitutto regolamentata la comunicazione pubblicitaria e informativa. I dati fondamentali del prestito, come TAEG e rata, dovranno per legge essere ben evidenziati. Il TAEG, inoltre, dovrà includere tutte le spese del prestito in modo chiaro, in modo tale che il cliente sappia con assoluta certezza e senza alcun margine di dubbio quando andrà a spendere. Il TAEG dovrà essere segnalato in un modulo standard per tutte le banche e le finanziarie e questo faciliterà lā??effettivo confronto fra prestiti offerti.
Dossier ā??Credito ai consumatori: nuove norme, più tutela e trasparenzaā? http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/credito_consumo/
Misure antimafia: il potere di contrasto dei prefetti
Dai controlli formali al controllo sostanziale: alle misure di contrasto alla mafia si aggiunge ora un nuovo strumento, operativo anche nella fase esecutiva dei lavori pubblici. Con il decreto n.150, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 settembre 2010, il prefetto può concretamente esercitare il potere di controllo e di accertamento, affidatogli dalla legge n.94 del 2009. Il regolamento - che entra in vigore il 25 settembre prossimo - disciplina, in particolare, le modalità con le quali vengono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese impegnate nellā??esecuzione dei lavori pubblici. In sostanza, il provvedimento amplia lā??ambito di intervento dei prefetti in materia di contrasto alla criminalità organizzata, conferendo loro il potere di disporre accessi e accertamenti nei cantieri, avvalendosi di Gruppi interforze. Si tratta dei poteri già attribuiti allā??Alto Commissario antimafia, il cui esercizio trasferito, ai prefetti, si propone di accertare - attraverso indagini di polizia - eventuali forme di collusione riscontrate.
Dossier ā??Misure antimafia: potere di contrasto dei prefettiā? http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/antimafia_dpr_prefetti/
Qualità dell'aria: il decreto di attuazione della direttiva europea
È stato pubblicato nella GU del 15 settembre 2010 il decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria sulla qualità dellā??aria (2008/50/CE), che, sostituendo le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Il Decreto legislativo 13 agosto 2010 (finalizzato ad assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo uniforme in tutto il territorio nazionale) fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nellā??aria di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e lā??ozono. L'intero territorio nazionale è suddiviso in zone e agglomerati da classificare e da riesaminare almeno ogni 5 anni, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non possono essere utilizzate per le medesime finalità. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome e agli Enti locali. È prevista, inoltre, la possibilità di ricorrere a misure nazionali, qualora risulti da unā??apposita istruttoria che tutte le possibili misure individuabili dalle Regioni nei piani di qualità dellā??aria non siano risolutive, in quanto i superamenti sono causati in modo decisivo da sorgenti di emissione su cui le Regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa.
Dossier ā??Qualità dell'aria: in GU decreto recepimento direttiva 2008/50/CEā? http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/aria_qualità/
Fissati tempi e modalità dei procedimenti di competenza della Presidenza del Consiglio
In vigore dal 21 settembre 2010 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno durata pari o superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo non può, in ogni caso, superare i 180 giorni, salvo che si tratti di procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di procedimenti riguardanti lā??immigrazione. Con i Decreti n. 142 e 143, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre, approvati dal Consiglio dei ministri del 16 luglio, è stata, così, regolamentata la durata di alcuni procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla responsabilità dei Sottosegretari di Stato per lā??informazione, la comunicazione e lā??editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e il servizio civile, e del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Dossier ā??Procedimenti amministrativi: fissati i termini di conclusioneā? http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/durata_procedimenti_amministrativi/