Il TAR Puglia sezione seconda di Bari (Presidente Amedeo Urbano) ha accolto, in data 28 aprile 2011, il ricorso presentato dal Comune di Barletta contro la decisione della Regione Puglia di non pronunciarsi sull'esclusione dal finanziamento del GAL (Gruppi Azione Locale) denominato "Colli di Canne" presentato dal settore municipale Politiche Attive di Sviluppo.
I fatti risalgono al 2009, quando la locale Amministrazione partecipò all'avviso pubblico presentando il progetto poc'anzi indicato nell'ambito della misura 410 "Strategie di Sviluppo Rurale dell'Asse 4 - Attuazione dell'impostazione Leader", conseguendo 53 punti nella graduatoria, inferiori però alla soglia minima stabilita.
Al procedimento avviato dal Comune nei confronti dell'ente regionale per ottenere una revisione del punteggio ai fini dell'ammissibilità al finanziamento non seguì alcuna risposta.
Da qui l'origine del ricorso presentato dal Comune (difeso dall'avvocato Isabella Palmiotti) al Tribunale Amministrativo Regionale, che ha riconosciuto l'obbligo per la Regione Puglia di evadere espressamente - entro trenta giorni dalla notifica della sentenza - il procedimento avviato dal Comune di Barletta mediante il ricorso gerarchico, condannandola anche al pagamento delle spese processuali.
Fonte: Comune di Barletta
L'addetto stampa Paolo Tolve
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